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Telecamere in condominio: quando la sicurezza prevale sulla privacy

La telecamera installata per una maggiore sicurezza del condomino può prevalere sul diritto alla privacy del vicino. Lo stabilisce una recente sentenza del Tribunale di Prato, che rigetta la domanda di rimozione di un impianto di sorveglianza.

Secondo la sentenza n. 440 del 29 giugno 2023, il diritto alla sicurezza del condomino può prevalere sull’interesse del singolo che chiede una maggior tutela per la propria privacy. Il Tribunale di Prato, nel confrontare tra loro i diversi diritti in gioco di due condomini, ha stabilito che il convenuto in giudizio può mantenere l’impianto di sorveglianza installato nonostante riprenda l’area del vicino.

Le conclusioni del giudice derivano da una valutazione dei diversi interessi contrapposti e della prevalenza di uno sull’altro.

Prato: perché il Tribunale riconosce una maggiore tutela all’incolumità

La telecamera montata in una palazzina da un condomino era in grado di riprendere l’intero pianerottolo. Nel fare ricorso, l’attore lamentava che lo strumento poteva registrare e controllare tutti gli spostamenti che avvenivano nelle parti in comune, nonché l’entrata della propria abitazione.

Dal canto suo, il convenuto, proprietario del sistema di videosorveglianza, si difendeva sottolineando la necessità di tutelare la propria incolumità, anche a seguito di alcuni comportamenti posti in essere proprio da parte dell’attore. In generale, ove possibile, la visuale deve rimanere limitata alla propria abitazione. Nel caso specifico, tuttavia, le dimensioni del pianerottolo non permettevano di impedire la ripresa dell’area antistante l’appartamento.

Il Tribunale, nel prendere la propria decisione, non ha rilevato alcuna violazione di legge perché:

  1. tutti i condomini sono stati messi al corrente dell’installazione del sistema;
  2. un cartello ha fornito l’informativa necessaria prevista;
  3. la telecamera non è stata posta in modo tale da danneggiare in alcun modo il vicino.

La privacy in condominio va tutelata contro la diffusione di terzi estranei

La sentenza di Prato appare in linea con quanto stabilisce il Garante della privacy in materia di impianti di sicurezza personale per la tutela della propria abitazione nei condomini. L’utilizzo della telecamera non costituisce un illecito perchè la strumentazione e le riprese vengono adottate per uso esclusivo, senza diffusione del materiale a terzi.

E’ invece diverso il caso del vicino che, pur con l’autorizzazione dell’assemblea condominiale, installa su un muro comune dell’edificio una telecamera di sicurezza orientabile dall’interno attraverso un software. In circostanze come questa, il diritto alla privacy deve prevalere: la facilità con cui tale strumento può tracciare i movimenti di ciascuna persona al di fuori della porta costituisce un pericolo per l’altrui riservatezza, e va pertanto tutelata.

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