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Lo screen scraping e il caso Ryanair: nessuna violazione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Ryanair: IMG Group non ha violato la proprietà intellettuale del database della compagnia aerea

Lo screen scraping è una tecnica, utilizzata per estrapolare dati e informazioni presenti su siti web differenti. L’attività viene svolta attraverso l’uso di appositi software che automatizzano il processo e pubblicano, in forma rielaborata, i dati su un altro sito. A grandi linee, è quello che fanno i motori di ricerca per reperire informazioni da siti diversi e fornire dei risultati di ricerca agli utenti. Questa tecnica è utilizzata prevalentemente dai soggetti aggregatori, come ad esempio i portali che forniscono liste di hotel o di voli aerei. Queste società riuniscono in un unico database le informazioni estrapolate da altri siti, offrendo all’utente la possibilità di confrontare disponibilità, orari e prezzi di un volo o di una camera d’albergo.

Tuttavia, il confine tra legalità e illegalità per quanto riguarda l’attività di screen scraping è molto sottile. Non a caso alcuni di questi soggetti aggregatori sono stati coinvolti in diversi processi giudiziari. È il caso ad esempio di volagratis.com e lastminute.com, entrambi appartenenti alla società IM Group, e Ryanair. La compagnia aerea irlandese aveva fatto causa alle due piattaforme di comparazione prezzi per violazione della proprietà intellettuale del suo database. La Corte d’Appello di Milano e la Corte di Cassazione hanno però dato ragione a IM Group. Volagratis e Lastminute, nell’estrapolare i dati dei prezzi dei voli di Ryanair, non hanno violato il diritto d’autore e nemmeno gli altri diritti connessi.

Infatti, per essere considerata lecita, l’attività di screen scraping non deve violare la proprietà intellettuale del database in oggetto. Per quanto riguarda il diritto d’autore infatti, la banca dati è stata inserita nelle opere d’ingegno meritevoli di tutela. Tuttavia, per beneficiare di protezione è necessario che essa costituisca, per i criteri della scelta o della disposizione dei materiali, una creazione intellettuale dell’autore. Un altro diritto fondamentale invece è quello sui generis, ossia il diritto da parte del costitutore del database di essere protetto “dall’indebita appropriazione dei risultati dell’investimento finanziario e professionale effettuato per la sua realizzazione”. Secondo i giudici della Corte Suprema, nel caso Ryanair, questi diritti non sarebbero mai stati violati; tutt’al più che “il servizio offerto dà ai consumatori la possibilità di essere informati ed avere gli strumenti adeguati per valutare i servizi e i prodotti che vengono offerti online”.

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