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Vigilanza privata, pubblicato in G.U. il regolamento per le guardie giurate sulle navi

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale per l’impiego delle gpg antipirateria a bordo delle navi mercantili che transitano in acque internazionali
Entrerà in vigore il 19 dicembre il nuovo regolamentoper l’impiego delle guardie giurate nelle navi mercantili battenti bandiera italiana, che transitano in acque internazionali a rischio pirateria”. Il decreto del Ministero dell’Interno n.139 del 7 novembre scorso, contenente le nuove direttive in materia, è stato pubblicato di recente in G.U. Il provvedimento definisce le modalità di impiego delle guardie giurate e l’uso delle armi e del relativo munizionamento a bordo delle navi. Il documento indica inoltre le caratteristiche delle navi per lo svolgimento dei servizi di protezione, i requisiti in possesso delle gpg e le armi utilizzabili per la protezione delle navi stesse.
Importanti le novità introdotte. Nella fattispecie, il numero delle guardie giurate impiegate a bordo “dev’essere adeguato in rapporto alle esigenze di difesa e rapportato alla tipologia di nave, alle merci e ai valori trasportati e al numero e alla tipologia dei sistemi di autoprotezione attivati a bordo, e altresì dev’essere idoneo a garantire il rispetto della vigente normativa in tema di orario di lavoro, riposo e lavoro straordinario”. Il numero minimo stabilito è di tre guardie giurate per nave. Inoltre, per ogni nucleo operativo dev’essere nominato un responsabile, che dovrà rapportarsi e sottostare agli ordini del comandante della nave.
L’uso delle armi a bordo delle navi da parte delle guardie giurate è consentito nei casi previsti dal codice penale e dalle leggi speciali in materia. Il numero delle armi imbarcate dev’essere pari al numero delle gpg in servizio, più una di riserva per ogni vigilantes. Il relativo munizionamento non deve superare la quantità di mille cartucce per operatore.
Infine, il testo prevede una semplificazione delle procedure di autorizzazione per il rilascio delle armi, da parte dell’armatore o dell’istituto di vigilanza, nonché della registrazione e custodia delle armi e delle munizioni all’interno delle navi. Le armi devono essere consegnate scariche, custodite e utilizzate “unicamente dalle guardie giurate autorizzate allo svolgimento dei servizi di protezione del naviglio mercantile”.

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