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Tutela della privacy: quando è possibile registrare una conversazione?

Tutela della privacy, la registrazione non è consentita in luoghi di privata dimora

Registrare una conversazione all’insaputa dell’altro è possibile e lecito e non richiede alcun tipo di autorizzazione da parte del giudice. Il file audio recuperato potrà essere utilizzato per difendere i propri diritti.

Durante l’iter di registrazione della conversazione, come tutelare la nostra privacy?

Per tutelare la nostra privacy sarà indispensabile che colui che decida di registrare partecipi fisicamente alla conversazione. L’interessato, non può, dunque, decidere di posizione il registratore o il proprio smartphone in un determinato luogo e poi allontanarsi dallo stesso e ascoltare la conversazione che si è tenuta in sua assenza.

Oltre ciò, è fondamentale che la registrazione non si manifesti in luoghi di privata dimora. Pertanto, non potrò registrare una conversazione all’interno di un abitazione privata. Il microfono potrà essere attivato solo in luoghi pubblici, come ad esempio un bar, un ristorante, etc..

In caso contrario, si commette reato di illecite interferenze nella vita privata. Di contro, è consentito registrare in casa propria il dialogo intercorso da più persone.

E’ possibile registrare anche una telefonata non comunicando all’interlucore di essere registrato.

Ciò risulta consentito secondo quanto stabilito dalla Cassazione: “la registrazione non fa che fissare su una memoria elettronica ciò che è già “nostro” e fa parte del nostro patrimonio sensoriale, essendo stato captato dal nostro udito e immagazzinato nella nostra memoria”.

Da ciò, si deduce facilmente che la conversazione intercorsa con altra persona è definita quale insieme di conoscenze proprie e in quanto tale, rappresenta unicamente una ripetizione di ciò che la nostra stessa memoria ha già comunicato. Un evento a cui noi partecipiamo in maniera diretta.

I file audio se rispettano quanto stabilito a tutela della privacy possono essere utilizzati come prove in un processo sia civile che penale.

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