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Tutela della privacy: l’insegnante può registrare la lezione senza consenso?

Tutela della privacy, l’insegnante deve rispettare la privacy dei propri alunni

La Corte di Cassazione con l’ordinanza, sez. lav. del 5 maggio 2022,  n. 14270 stabilisce il divieto da parte dell’insegnante di registrare la lezione senza il consenso degli alunni , in quanto, ciò comporti una violazione della privacy.

Nel caso in esame, la registrazione della lezione si riferiva ad una scelta e azione posta in essere dallo stesso insegnante per il solo scopo di riascoltare la stessa e migliorare la propria attività e/o pratica di insegnamento.

I Giudici investiti del caso in questione hanno ritenuto che,  in quell’istituto scolastico era fatto divieto l’utilizzo di telefoni cellulari, tale regola, conseguentemente, si estendesse  anche a qualsiasi apparecchio elettronico idoneo e capace di  registrare audio e video.

Oltre ciò, non potendosi né trascurare né tantomeno escludere l’intervento di uno studente o di diversi studenti sarebbe stato necessario il consenso da parte degli stessi. Ciò deriva dal fatto che la registrazione della loro voce può comunque condurre alla loro individuazione.

In particolare, la Corte di Cassazione ha osservato che il trattamento dei dati personali non esula le registrazioni ma le contempla e pertanto, risulta così necessario il consenso da parte dei rispettivi alunni.

Il consenso da parte degli interessati è dovuto anche se la registrazione viene realizzata per motivi personali e non con l’intento di procedere alla sua condivisione.

Di contro, qualora fossero gli alunni a voler registrare sarà  indispensabile comunque  il consenso alla registrazione della lezione da parte del professore interessato.

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