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Telecamere in azienda: quando sono consentite?

Telecamere in azienda, cosa prevede lo Statuto dei Lavoratori?

Apriamo il nostro articolo chiarendo subito che non è consentito l’installazione di un impianto di videosorveglianza per controllare l’attività lavorativa dei propri dipendenti. La predisposizione di telecamere in azienda è permessa per le sole esigenze organizzative, produttive, per la sicurezza del lavoro e la tutela del patrimonio aziendale, affinché ciò si sviluppi nel pieno rispetto di quanto previsto in materia di installazione di impianti di videosorveglianza.

Tuttavia, lo Statuto dei Lavoratori vieta l’installazione di telecamere sul posto di lavoro, ad eccezione che non sia stato stipulato un determinato accordo con i sindacati o in alternativa di quest’ultimi, con l’Ispettorato del Lavoro.

Oltre ciò, l’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori, a seguito dell’aggiornamento con il Job Act ha previsto che il montaggio delle  telecamere in azienda può essere predisposto in specifici casi, quali, per determinati motivi organizzativi e/o produttivi, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori e per tutelare il patrimonio ambientale.

Relativamente alla tutela del patrimonio ambientale, la Cassazione determina che ciascun datore di lavoro può installare telecamere anche segrete o nascoste, solo ed esclusivamente se vi sia un giustificato motivo, fondato sul valido sospetto che il dipendente possa compiere atti illeciti nei confronti del medesimo datore di lavoro.

Pertanto, non è consentito predisporre telecamere per sorvegliare e controllare il lavoro svolto da parte dei dipendenti ma solo per tutelare il complesso aziendale da possibili pericoli, i cosiddetti controlli difensivi. La medesima installazione dovrà essere preventivamente comunicata ai lavoratori con apposito cartello sul luogo di lavoro.

Le immagini riprese dalle telecamere installate sul posto di lavoro devono rispettare il principio dell’accountability, ossia, di responsabilizzazione (art. 5, par. 2, del Regolamento), grazie al quale è onere del titolare del trattamento, ad esempio un’azienda, valutare la liceità e la proporzionalità del trattamento, tenuto conto del contesto e delle finalità dello stesso, nonché del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche”. 

L’azienda deve anche effettuare una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati, capace di valutarne la necessità e tutelare i diritti e le libertà dei soggetti coinvolti al trattamento.

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