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Federpol risponde al Ministero sulla circolare del 16 dicembre scorso

Con una lettera, l’associazione ha chiesto al Ministero dell’Interno di rivalutare le considerazioni fatte sulle modalità di versamento della cauzione e sul rinnovo della licenza
Il 16 dicembre scorso il Ministero dell’Interno ha diramato alle Prefetture una circolare, con l’obiettivo di fare chiarezza su questioni riguardanti la disciplina giuridica dei servizi di vigilanza privata e sicurezza sussidiaria. Nello specifico, nel documento venivano affrontate due questioni, ovvero la modalità di versamento della cauzione e le procedure di rinnovo della licenza ex art. TULPS. In merito, la circolare aveva inteso sottolineare come la cauzione debba coprire la durata triennale della licenza (più 3 mesi in caso di cessazione attività) e come non vi debba essere ritardi nella presentazione della domanda di rinnovo della licenza stessa.
La circolare ministeriale ha sollevato molte perplessità, così Federpol, a mezzo di lettera, ha voluto rispondere al Ministero esponendo il proprio punto di vista. In particolare, sul primo aspetto, quello riguardante la cauzione, l’associazione ha sottolineato che “il discorso sulla cauzione è una violazione delle disposizioni di legge sia dal TULPS che dalla normativa in esecuzione, con riguardo al Regolamento di Esecuzione modificato DPR n. 153/2008, e relativamente a quanto espressamente previsto dal DM 269/2010”. La cauzione non è direttamente collegata alla durata triennale del titolo di polizia, spiega Federpol, bensì alla sua vigenza, ovvero “la cauzione dev’essere in vigore fino a quando il titolo di polizia risulta in essere e, quindi, il termine triennale potrebbe essere riduttivo ovvero eccessivo rispetto all’effettiva durata dell’autorizzazione in parola.” Aspetto peraltro non imposto dalla normativa in vigore e a svantaggio del solo titolare della licenza.
Per quanto riguarda invece il rinnovo del titolo di polizia, che prevede il decadimento della licenza qual ora la comunicazione di prosecuzione venisse inoltrata in ritardo, Federpol ritiene illegittima tale direttiva, sia in termini di “palese discrasia tra il comportamento negligente e le conseguenze che ne diverrebbero, sia perché viola la disposizione di cui all’art. 257 quater che non indica il ritardo tra le cause di revoca del titolo”.
Per concludere, Federpol ha chiesto al Ministero di rivalutare le considerazioni fatte con la circolare, confidando al più presto in un incontro.

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