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Certificazione vigilanza privata

La Circolare del Ministero dell’Interno tratta del DM 115/2014 e propone di salvaguardare la pluralità degli interessi pubblici

E’ stata pubblicata la Circolare 557/PAS/U/010348/10089.D(1)REG.2 del 06.07.2017, a firma del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Franco Gabrielli, indirizzata alle Prefetture e alle Questure e avente ad oggetto “Verifica dell'attuazione delle disposizioni del decreto del Ministro dell'Interno 4 giugno 2014, nr.115, in materia di certificazione della qualità dei servizi e degli istituti di vigilanza privata. Adempimenti”.

Cosa prevede la Circolare? Dopo aver ripercorso in maniera esaustiva il contesto e l’iter normativo che hanno portato all’emanazione del noto DM 115/2014 in materia di certificazione della qualità dei servizi e degli istituti di vigilanza privata, e dopo aver ricordato l’intervento apportato dall’Anac nel 2015 con le Linee Guida in tema di procedure di affidamento dei servizi di vigilanza privata, la Circolare rileva chiaramente come allo stato attuale – in cui solo 393 istituti di vigilanza su 1367 hanno conseguito la certificazione, per una percentuale pari al 28,74% circa del totale – emerga la necessità di salvaguardare, secondo i principi di proporzionalità e ragionevolezza, una pluralità di interessi pubblici, che trascendono evidentemente la mera dimensione della legalità formale.

Ad oggi infatti l’ingresso nel mercato della vigilanza privata è vincolato a specifici e stringenti requisiti organizzativi e professionali, necessari per il conseguimento e il mantenimento della licenza ex art. 134 del Tulps. I servizi offerti dal settore, ovvero la tutela e la salvaguardia non solo dei beni affidati al committente, ma anche, più in generale, della sicurezza pubblica necessitano certamente di regolamenti straordinari.

Inoltre ci si deve assicurare che il personale dipendente dagli istituti di vigilanza privata operi sempre in condizioni di adeguate safety e security, riducendo al minimo possibile l’esposizione a rischio per l’incolumità personale.

Il mancato conseguimento della certificazione prescritta assume rilievo anche sul piano del corretto dispiegarsi delle dinamiche di mercato nel comparto della vigilanza privata: gli istituti non in regola con gli obblighi di cui al DM 115/2014 potrebbero infatti trarre indebiti vantaggi competitivi, suscettibili di generare distorsioni all’equilibrio di mercato.

Per tutti gli interessi pubblici sopra considerati, la Circolare ritiene quindi indispensabile individuare appositi “percorsi” che, fermo restando il perseguimento dell’obiettivo primario di realizzare la piena attuazione di quanto previsto dal DM 115/2014, si sviluppino nel rispetto dei principi generali dell’azione amministrativa e, in particolare, dei criteri di gradualità e proporzionalità: è evidente infatti come una repentina interruzione dei servizi da parte degli istituti inadempienti avrebbe ricadute immediate e difficilmente recuperabili sia sul piano della sicurezza pubblica che su quello della salvaguardia dei livelli occupazionali. D’altra parte, non è neanche da trascurare il fatto che una porzione rilevante della domanda di servizi di sicurezza complementare sia rappresentata proprio dalla committenza pubblica: di conseguenza, le misure da intraprendere devono essere commisurate anche alla necessità di garantire alle stazioni appaltanti di disporre di un adeguato “bacino” di operatori economici in regola.

Tanto premesso, la Circolare si occupa di individuare gli specifici “modelli procedurali” che dovranno essere seguiti dalle Prefetture competenti.

Presupposto di base è che non potranno essere rilasciate o rinnovate licenze qualora l’istituto di vigilanza privata non produca nei termini prescritti la certificazione di qualità richiesta dal DM 115/2014.

Fermo restando tale principio fondamentale, la Circolare, nel chiarire che i modelli procedurali andranno calibrati sulla base delle situazioni concrete che potranno presentarsi, illustra due ipotesi specifiche e distinte:

  • Caso A: istituto non in regola con la certificazione con licenza rilasciata prima dell’entrata in vigore del DM 115/2014 (cioè fino al 2 settembre 2014 e ad oggi in vigore)

Tenendo conto che le autorizzazioni di polizia in questione, in ragione della loro durata triennale, giungeranno comunque a scadenza in un arco temporale ristretto (e cioè entro il 2 settembre p.v.), il percorso da intraprendere potrà essere articolato come segue:

  • adozione di un provvedimento con il quale l’istituto inadempiente venga avvertito che non si procederà al rinnovo della licenza in difetto della certificazione, e, contestualmente, diffidato a produrre la stessa entro un termine compreso tra i 40 e i 60 giorni, decorsi inutilmente i quali si provvederà all’incameramento della cauzione;
  • conferma, con il provvedimento di incameramento, che in difetto della produzione della certificazione entro un ulteriore termine massimo di 120 giorni, non si farà luogo al rinnovo della licenza.

Le eventuali licenze in scadenza durante l’espletamento della procedura potranno essere rinnovate all’inderogabile condizione del rispetto dei suddetti termini per la produzione della certificazione di qualità. In caso contrario, il Prefetto dovrà procedere alla re
voca sanzionatoria di cui all’art. 257-quater, comma 2, del RD 635/1940, difettando nell’operatore economico un requisito espressamente richiesto per il conseguimento e il mantenimento del titolo di polizia.

  • Caso B: istituto non in regola con la certificazione con licenza rilasciata (o rinnovata) dopo l’entrata in vigore del DM 115/2014

In questo caso, in linea di principio, l’Amministrazione ha la possibilità di avvalersi dello strumento dell’annullamento d’ufficio, ai sensi della legge 241/1990, come modificato dalla legge 124/2015, e cioè di emanare un provvedimento di annullamento entro 18 mesi dal rilascio della licenza, articolando la procedura come segue:

  • adozione di un provvedimento con il quale l’istituto inadempiente venga diffidato a produrre la certificazione entro un termine compreso tra i 40 e i 60 giorni, decorsi inutilmente i quali si provvederà all’incameramento della cauzione;
  • in caso di inottemperanza alla diffida per difficoltà di carattere organizzativo, valutazione della possibilità di accordare un ulteriore termine massimo di 120 giorni.

A questo punto, si apriranno due strade: in caso di produzione della certificazione nei termini, quest’ultima produrrà un effetto “sanante” che sarà attestato in un apposito atto del Prefetto; in caso contrario, laddove quindi permanga la situazione di inottemperanza, il Prefetto procederà ad annullare la licenza ai sensi degli artt. 21-octies e 21-nonies della legge 241/1990.

Diverso sarà invece il caso in cui, in considerazione della data di rilascio della licenza, siano già decorsi i 18 mesi per poter seguire l’iter dell’annullamento d’ufficio. In questa ipotesi, le Prefetture dovranno comunque adottare iniziative volte a sollecitare gli istituti di vigilanza a munirsi della certificazione di qualità, sviluppando mirate azioni di controllo sia per la verifica della sussistenza dei requisiti organizzativi e professionali di cui al DM 269/2010 – ad esempio, tramite l’adozione del provvedimento di diffida di cui sopra – che per la valutazione della ricorrenza dei presupposti per procedere alla sospensione o alla revoca di cui all’art. 257-quater, comma 3, del RD 635/1940.

La Circolare si chiude con l’invito alle Prefetture, ai fini di consentire al Dipartimento della Pubblica Sicurezza il proseguimento del monitoraggio dello stato di attuazione del DM 115/2014, a voler rassegnare entro il 10 agosto p.v. il piano degli interventi che riterranno di intraprendere, seguito da un report definitivo delle misure adottate entro il 31 gennaio 2018.

A cura della Redazione
© Riproduzione riservata

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