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CEDU: sì a telecamere nascoste a lavoro, ma con limitazioni

La sentenza della Corte di Strasburgo ha legittimato il comportamento di un datore di lavoro che ha installato telecamere nascoste per sorvegliare i propri dipendenti sospettati di furto
Un datore di lavoro può sorvegliare i propri dipendenti con telecamere nascoste e senza avvertirli qualora abbia fondati sospetti di furto e se ha subito perdite ingenti per la loro condotta. È quanto stabilito in una sentenza del 17 ottobre scorso dal CEDU, la Corte europea per i diritti dell’uomo. Il caso all’origine del verdetto riguarda il proprietario di un supermercato spagnolo che, “rilevando irregolarità tra stock di magazzino e vendite e una rilevante perdita negli incassi, decise di far installare alcune telecamere a circuito chiuso, sia visibili (alle uscite) che nascoste (puntate sulle casse)”. Dalle videoriprese emerse che i suoi dipendenti lo derubavano o aiutavano altri a farlo. A seguito di questo comportamento, quattordici lavoratori vennero licenziati in tronco. I tribunali spagnoli affermarono che le azioni di videosorveglianza intraprese dal datore di lavoro potevano considerarsi legittime e non violavano il diritto alla privacy altrui.
Cinque ex dipendenti però hanno fatto ricorso alla Corte di Strasburgo impugnando la tesi che, secondo il diritto spagnolo, i lavoratori avrebbero dovuto essere informati della sorveglianza preventivamente e richiamando l’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo sul diritto al rispetto della vita privata e familiare. Tuttavia, la posizione dei giudici europei è rimasta invariata e è ha confermato la legittimità dell’azione intrapresa dal proprietario del supermercato, richiamando a favore della tesi la brevità temporale delle riprese e la scarsa estensione dell’area sorvegliata (la zona cassa).
La linea della CEDU è stata condivisa anche dal nostro Garante per la Privacy, che in una nota ha sottolineato come la sentenza “da una parte giustifica le telecamere nascoste, dall’altra conferma però il principio di proporzionalità come requisito essenziale di legittimazione dei controlli in ambito lavorativo”. Infatti, la Corte di Strasburgo ha accertato una serie di presupposti, come i “fondati e ragionevoli sospetti sui furti commessi dai lavoratori e il danno ingente subito dal datore di lavoro”. “La videosorveglianza occulta” ha concluso l’Autorità “è dunque ammessa solo in quanto extrema ratio, con modalità spazio-temporali tali da limitare al massimo l’incidenza del controllo sul lavoratore, e non può in nessun caso diventare una prassi ordinaria”.

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