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Bullismo telematico: difendersi è possibile.

Da qualche anno ormai in tutte le scuole vengono tenute ore di lezione, in cui gli esperti e la Polizia Postale spiegano cos’è il cyberbullismo, come difendersi e come reagire. Quali sono i punti fondamentali?

Nell’era del web e dei social, si sente sempre più parlare di cyberbullismo, un comportamento identificato tramite una serie di atti aggressivi e prevaricanti verso un’altra persona, spesso minorenne, attuati tramite strumenti telematici.

Il cyberbullismo può avere molte facce: può essere dapprima latente e poi finire in storie di vere e proprie persecuzioni, estorsioni e truffe, oppure essere eclatante e brutale, organizzato contro una vittima presa di mira, come succede con le bande di bulli che umiliano il malcapitato sia di nascosto che pubblicamente.

Eppure una legge esiste e la possibilità di seguire una strada per uscirne è concreta.

Il Parlamento ha dato il via libero alle nuove disposizioni contro il cyberbullismo.
Nella Gazzetta del 3 giugno scorso è stata pubblicata la Legge 29 maggio 2017 n. 71 recante "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo".

Di seguito ecco alcuni estratti esplicativi

Cyberbullismo: con questa espressione si intende "qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti online aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”.

Gestore del sito internet: si intende il prestatore di servizi della società dell'informazione che, sulla rete internet, cura la gestione dei contenuti di un sito in cui si possono riscontrare le condotte di cyberbullismo; non sono considerati gestori gli access provider, i cache provider e i motori di ricerca.

Oscuramento del web: la vittima di cyberbullismo, che abbia compiuto almeno 14 anni (nonché i genitori o esercenti la responsabilità sul minore) può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi dato personale del minore, diffuso nella rete internet. Se non si provvede entro 48 ore, l'interessato può rivolgersi al Garante della Privacy che interviene direttamente entro le successive 48 ore.

L’obiettivo della legge è quello di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età, nell'ambito delle istituzioni scolastiche.

A proposito del ruolo della scuola nel contrasto al cyberbullismo si legge che “in ogni istituto, tra i professori, sarà individuato un referente per le iniziative contro il bullismo e il cyberbullismo. Al preside spetterà informare subito le famiglie dei minori coinvolti in atti di bullismo e, se necessario, convocare tutti gli interessati per adottare misure di assistenza alla vittima e sanzioni e percorsi rieducativi per l'autore.”

Una volta venuto a conoscenza della presenza di atti di cyberbullismo (salvo che il fatto costituisca reato), spetterà al dirigente prendere in mano la situazione, informare tempestivamente i soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale o i tutori dei minori coinvolti e attivare adeguate azioni di carattere educativo.

Il Miur ha il compito di predisporre linee di orientamento di prevenzione e contrasto puntando sulla formazione del personale scolastico e la promozione di un ruolo attivo degli studenti, mentre ai singoli istituti è demandata l'educazione alla legalità e all'uso consapevole di internet.
Alle iniziative in ambito scolastico collaboreranno anche polizia postale e associazioni territoriali.

Il questore rende noto che è stata estesa al cyberbullismo la procedura di ammonimento prevista in materia di stalking (art. 612-bis c.p.).
In caso di condotte di ingiuria (art. 594 c.p.), diffamazione (art. 595 c.p.), minaccia (art. 612 c.p.) e trattamento illecito di dati personali (art. 167 del codice della privacy) commessi mediante internet da minori ultraquattordicenni nei confronti di altro minorenne, fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia, è applicabile la procedura di ammonimento da parte del questore. A tal fine il questore convoca il minore, insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale; gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento della maggiore età.

Presso la Presidenza del Consiglio è stato istituito un tavolo tecnico con il compito di redigere un piano di azione integrato per contrastare e prevenire il bullismo e realizzare una banca dati per il monitoraggio del fenomeno.

Le nuove disposizioni sono entrate in vigore dal 18 giugno 2017

Di Katja Casagranda
© Riproduzione riservata

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